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Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

Roma: Decreto 7 agosto 2002

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Istituzione del Parco sommerso ubicato nelle acque di Gaiola, nel golfo di Napoli

Pubblicato nella Gazzetta ufficiale 5 dicembre 2002, n. 285

I testi riportati non hanno alcun carattere di ufficialità

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Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con i Ministri per i beni e le attività culturali, delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricolo e forestali e d'intesa con la Regione Campania

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 e, in particolare, l'articolo 114, comma 10 il quale prevede, al fine di garantire la tutela, la conoscenza e la valorizzazione, anche per finalità sociali e occupazionali, dei parchi e dei musei sommersi aventi rilevante valore ambientale, storico, archeologico e culturale, l'istituzione del Parco sommerso ubicato nelle acque di Gaiola nel golfo di Napoli;

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;

Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394;

Visto l'articolo 1, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con il quale le funzioni del soppresso Ministero della marina mercantile in materia di tutela e difesa dell'ambiente marino sono trasferite al Ministero dell'ambiente;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto l'articolo 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426 con il quale, per l'istruttoria preliminare relativa all'istituzione e all'aggiornamento delle aree protette marine, per il supporto alla gestione, al funzionamento nonché alla progettazione degli interventi da realizzare anche con finanziamenti comunitari nelle aree protette marine, è stata istituita, presso il competente servizio del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, la segreteria tecnica per le aree protette marine;

Ritenuto pertanto di avvalersi per l'istruttoria istitutiva del Parco sommerso in argomento della predetta segreteria tecnica, alla luce della particolare competenza in materia di specificazione di siti marini d'interesse ambientale e apposizione di misure di tutela;

Vista l'istruttoria preliminare per l'istituzione del Parco sommerso di Gaiola svolta dalla segreteria tecnica per le aree protette marine, riportata nella relazione del 14 marzo 2001;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;

Vista l'istruttoria per l'istituzione del Museo sommerso di Gaiola svolta dalla Soprintendenza per i beni archeologici delle Province di Napoli e Caserta riportata nella relazione del 20 marzo 2001 (prot. n. 8342); e la nota integrativa, in data 13 aprile 2001 (prot. n. 10700), relativa alla vincolistica delle aree in esame;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica, 27 marzo 2001, n. 178, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

Visto il decreto n. 506/2/2001 del 31 dicembre 2001 relativo all'impegno sul cap. 3961 E.F. 2001 della somma di L. 2.000.000.000 pari ad Euro 1.032.913,80 in favore del Ministero per i beni e le attività culturali, Direzione generale per i beni archeologici;

Ravvisata la necessità di provvedere all'istituzione del Parco sommerso di Gaiola;

Decreta:

Articolo 1

1. È istituito, di concerto con i Ministri per i beni e le attività culturali, delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole e forestali, e d'intesa con la Regione Campania, ai sensi della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il Parco sommerso di Gaiola.

Articolo 2

1. Con riferimento alla cartografia allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante, il Parco sommerso di Gaiola interessa il tratto di mare antistante il promontorio di Posillipo e gli isolotti della Gaiola, delimitato dalla congiungente i seguenti punti, comprendendo anche i relativi territori costieri appartenenti al demanio marittimo:

Punto

Latitudine

Longitudine

E 1

40° 47' 44 N

014° 11' 36,5 E

F

40° 47' 08 N

014° 11' 19 E

G 1

40° 47' 42 N

014° 10' 56 E

2. I provvedimenti relativi all'utilizzazione e all'amministrazione del demanio ricompreso all'interno del Parco sommerso di Gaiola sono adottati dall'amministrazione competente, sentito l'Ente preposto alla gestione del medesimo Parco, individuato ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto.

 

Articolo 3

1. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 114, comma 10 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il Parco sommerso di Gaiola, in particolare, persegue:

a) la tutela ambientale e archeologica dell'area interessata;

b) la valorizzazione, anche per finalità sociali e occupazionali, delle risorse ambientali, storiche, archeologiche e culturali della zona;

c) la diffusione e la divulgazione della conoscenza dell'ecologia e della biologia degli ambienti marini e costieri e del patrimonio archeologico sommerso dell'area;

d) l'effettuazione di programmi di carattere educativo per il miglioramento della cultura generale nel campo dell'ecologia, della biologia marina e dell'archeologia;

e) la realizzazione di programmi di studio e ricerca scientifica nei settori dell'ecologia, della biologia marina, della tutela ambientale e dell'archeologia al fine di assicurare la conoscenza sistematica dell'area;

f) la promozione di uno sviluppo socio-economico compatibile con le rilevanze storico-naturalistico-paesaggistiche dell'area, anche privilegiando attività tradizionali locali già presenti.

Nell'ambito dell'azione di promozione di uno sviluppo compatibile con le predette finalità, la disciplina delle attività relative alla canalizzazione dei flussi turistici, alle visite guidate e ai mezzi di trasporto collettivi, potrà prevedere che le predette attività vengano svolte prioritariamente dai cittadini residenti e da imprese avente sede nei Comuni ricadenti nell'area.

Articolo 4

1. All'interno del Parco sommerso di Gaiola, come individuato e delimitato all'articolo 2, sono vietate, fatto salvo quanto esplicitamente consentito dal presente articolo circa i regimi di tutela all'interno delle diverse zone, le attività che possono compromettere la tutela delle caratteristiche dell'ambiente e/o dei beni archeologici oggetto della protezione, nonché le finalità istitutive del Parco medesimo, ai sensi dall'articolo 114, comma 10 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. In particolare, sono vietate:

a) l'asportazione, la manomissione ed il danneggiamento anche parziale dei reperti archeologici e di formazioni geologiche e minerali;

b) la caccia, la cattura, la raccolta, il danneggiamento e, in genere, qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie vegetali e animali, ivi compresa l'immissione di specie estranee;

c) l'alterazione con qualunque mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, la discarica di rifiuti solidi o liquidi e, in genere, l'immissione di scarichi non in regola con le più restrittive prescrizioni previste dalla normativa vigente che possano modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente marino e/o dei reperti archeologici sommersi;

d) l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, nonché di sostanze tossiche o inquinanti;

e) le attività che possano comunque arrecare danno, intralcio o turbativa alla realizzazione dei programmi di studio e di ricerca da attuarsi nell'area.

2. Nell'ambito del Parco sommerso di Gaiola, individuato ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto la zona A di riserva integrale comprende il tratto di mare prospiciente Posillipo e gliisolotti della Gaiola, così come riportato nella cartografia allegata al presente decreto e delimitato dalla congiungente i seguenti punti:  

Punto

Latitudine

Longitudine

A1

40° 47' 38 N

014° 11' 22 E

B

40° 47' 38 N

014° 11' 27 E

C 1

40° 47' 27 N

014° 11' 16,5 E

D 1

40° 47' 43,5 N

014° 11' 04,5 E

3. Nella zona A, oltre a quanto indicato al comma 1 del presente articolo, è vietato:

a) la balneazione;

b) le immersioni subacquee con o senza apparecchi respiratori, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, lettere a) e b);

c) la navigazione, l'accesso e la sosta con navi, imbarcazioni e natanti di qualsiasi genere e tipo, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, lettere a) e c);

d) l'ancoraggio, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, lettera a);

e) l'ormeggio, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, lettera a);

f) la pesca professionale e sportiva con qualunque mezzo esercitata, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, lettera d);

g) la pesca subacquea.

4. Nella zona A è invece consentito:

a) la navigazione e la sosta alle unità navali di servizio con compiti di sorveglianza e soccorso e a quelle di appoggio ai programmi di ricerca scientifica per le finalità e con i modi esplicitamente determinati e autorizzati dall'Ente gestore;

b) le visite guidate anche subacquee autorizzate, contingentate e disciplinate dall'Ente gestore, di cui al successivo articolo 5, compatibilmente alle esigenze di tutela dei fondali e dei reperti archeologici;

c) le visite a mezzo di unità navali aventi un pescaggio non superiore a 2,50 mt, specificamente autorizzate, contingentate e disciplinate dall'Ente gestore, di cui all'articolo 5 del presente decreto;

d) la pesca sportiva con lenza o canna da terra riservata ai residenti nei Comuni ricadenti nel Parco sommerso, autorizzata, contingentata e disciplinata, anche nei modi e nei luoghi, dall'Ente gestore, di cui all'articolo 5 del presente decreto.

5. Nell'ambito del Parco sommerso di Gaiola, individuato ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto la zona B di riserva generale comprende il residuo tratto di mare all'interno del perimetro del Parco sommerso, riportato nella cartografia allegata al presente decreto, come delimitato nell precedente articolo 2.

6. Nella zona B, oltre a quanto indicato dal comma 1 del presente articolo, sono vietati:

a) la navigazione libera, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 4, lettera a) e dal successivo comma 7, lettere b) e c);

b) l'ancoraggio, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 4, lettera a) e dal successivo comma 7, lettera d) del presente articolo;

c) l'ormeggio, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 4, lettera a) e dal successivo comma 7, lettera e) del presente articolo;

d) la pesca professionale, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 7, lettera f) del presente articolo;

e) la pesca sportiva, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 7, lettera g) del presente articolo;

f) la pesca subacquea.

7. Nella zona B, oltre a quanto previsto dal precedente comma 4 del presente articolo, sono, invece, consentiti:

a) la balneazione e le immersioni in apnea;

b) la navigazione a motore ai natanti e imbarcazioni, come definiti ai sensi della legge 16 giugno 1994, n. 378, autorizzata e disciplinata dall'Ente gestore, di cui al successivo articolo 5, comunque a velocità non superiore a cinque nodi, nonché la navigazione a vela e a remi;

c) la navigazione a motore per le visite e il trasporto collettivi, autorizzata e disciplinata dall'Ente gestore di cui al successivo articolo 5;

d) l'ancoraggio come disciplinato dall'Ente gestore, di cui al successivo articolo 5, in zone appositamente individuate, compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali;

e) l'ormeggio in zone individuate e opportunamente attrezzate con gavitelli e ormeggi predisposti e/o disciplinati dall'Ente gestore di cui al successivo articolo 5;

f) l'esercizio della pesca professionale, nei modi e nei luoghi disciplinati dall'Ente gestore di cui al successivo articolo 5, con gli attrezzi della piccola pesca previsti dall'articolo 19 del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, 26 luglio 1995, e con gli altri attrezzi selettivi di uso locale, compatibilmente alle esigenze di tutela dell'area, riservata ai pescatori residenti nei Comuni ricadenti nel Parco sommerso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché alle cooperative di pescatori costituite ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250, aventi sede legale nei detti Comuni alla data di entrata in vigore del presente decreto e loro soci inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa;

g) la pesca sportiva con lenze e canna riservata ai residenti nei Comuni ricadenti nel Parco sommerso, autorizzata, contingentata e disciplinata anche nei modi e nei luoghi dall'Ente gestore di cui al successivo articolo 5.

Articolo 5

1. La gestione del Parco sommerso di Gaiola è affidata, ai sensi dell'articolo 114 della citata legge 23 dicembre 2000, n. 388.

2. Sino all'affidamento in gestione di cui al precedente comma 1, il Parco sommerso di Gaiola è affidato provvisoriamente in gestione alla Soprintendenza per i beni archeologici delle Province di Napoli e Caserta che si avvale per la sorveglianza della Capitaneria di Porto di Napoli e dai Carabinieri del Nucleo per la tutela dei Beni Archeologici.

Articolo 6

1. All'onere derivante dalle prime spese relative all'istituzione del Parco sommerso di Gaiola, in particolare per l'installazione dei segnalamenti e quant'altro necessiti a dare precisa conoscenza della delimitazione del Parco sommerso e della sua ripartizione, nonché di quanto possa promuovere la diffusione e la divulgazione della conoscenza dell'ecologia e della biologia degli ambienti marini e costieri e del patrimonio archeologico dell'area, anche per finalità sociali e occupazionali, si farà fronte, con la somma di L. 1.000.000.000 pari a Euro 516.456,90, impegnata sul capitolo 3961 dell'U.P.B. 8.1.2.1 "Difesa del mare" dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per l'esercizio finanziario 2001, di cui al citato decreto n. 506/2/2001 del 31 dicembre 2001 e con la somma di Euro 516.457 da imputare sul capitolo 2760 dell'U.P.B. 5.1.2.1 "Difesa del mare" dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per l'esercizio finanziario 2002.

2. Successivamente si provvederà ad effettuare le assegnazioni, per i seguenti esercizi finanziari, tenendo presenti gli stanziamenti di bilancio sul medesimo capitolo 2760 dell'unità previsionale di base 5.1.2.1 "Difesa del mare", ai sensi dell'articolo 114 della citata legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Articolo 7

1. La sorveglianza nel Parco sommerso di Gaiola, ai sensi dell'articolo 19, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è effettuata dalla Capitaneria di Porto competente e dai Carabinieri del Nucleo per la tutela dei beni archeologici.

Articolo 8

1. Le disposizioni del presente decreto, per quanto attiene alla perimetrazione e alle misure indicate, potranno essere oggetto di riconsiderazione per ragioni scientifiche, di tutela e di ottimizzazione della gestione sotto il profilo socio-economico, volto al perseguimento dello sviluppo sostenibile delle aree interessate.

Articolo 9

1. Alle violazioni delle disposizioni del presente decreto si applicano le sanzioni previste dall'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

 

Roma, 7 agosto 2002

 

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