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BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 01/08/2001 n. 07

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Norme per la disciplina dell'attività degli operatori del turismo subacqueo

LEGGE REGIONALE DELLA REGIONE LIGURIA 4 luglio 2001 n. 19

I testi riportati non hanno alcun carattere di ufficialità

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Il consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

La seguente legge regionale:

 

Articolo 1 (Finalità e ambito di applicazione)

1. La presente legge disciplina l'attività degli operatori del turismo subacqueo e detta norme per l'accertamento dei requisiti per l'esercizio, anche a scopo professionale, delle attività di istruttore e di guida subacquea, dei centri di immersione e di addestramento subacquei e delle associazioni senza scopo di lucro.

2. Restano ferme le competenze dell'autorità marittima previste dalla vigente normativa sulle attività subacquee ai fini della sicurezza e degli usi marittimi.

 

Articolo 2 (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge per immersione subacquea a scopo turistico e ricreativo si intende l'insieme delle attività ecosostenibili volte all'osservazione dell'ambiente marino sommerso, nelle varie forme diurne e notturne. Tali attività, se effettuate con autorespiratore, devono essere esercitate da persone in possesso di brevetto subacqueo ed entro i limiti e con le procedure e gli standard operativi previsti dal brevetto stesso.

2. Per brevetto subacqueo si intende un attestato di addestramento rilasciato da un istruttore subacqueo, previo superamento del relativo corso teorico pratico ed emesso da una organizzazione didattica, riconosciuta a livello nazionale o internazionale, per l'attività subacquea.

3. Per organizzazione didattica per le attività subacquee, in campo turistico e ricreativo, si intende l'impresa o l'associazione a diffusione nazionale o internazionale, italiana o straniera, che preveda come oggetto sociale esclusivo o principale l'esercizio di attività di formazione e addestramento, dal livello di ingresso a quello di istruttore subacqueo.

4. Per istruttore subacqueo si intende chi, in possesso di corrispondente brevetto, insegna, a scopo turistico e ricreativo, a persone singole o a gruppi le tecniche di immersione subacquea, in tutte le sue specializzazioni. L'istruttore subacqueo può svolgere anche l'attività di guida subacquea.

5. Per guida subacquea si intende chi, in possesso di corrispondente brevetto accompagna, a scopo turistico e ricreativo, singoli o gruppi in possesso di brevetto.

6. Per centri di immersione e di addestramento subacquei si intendono quei soggetti che dispongono di risorse di tipo logistico, organizzativo e strumentale per offrire servizi specializzati per il turismo, attraverso il supporto alla pratica e all'apprendimento dell'attività turistico ricreativa subacquea, con standard operativi che garantiscano la massima sicurezza dei clienti e degli operatori nonché il rispetto delle norme infortunistiche e di tutela dell'ambiente.

 

Articolo 3 (Elenco regionale degli operatori del turismo subacqueo)

1. È istituito presso la Regione Liguria l'Elenco regionale degli operatori del turismo subacqueo, suddiviso nelle seguenti sezioni:

a) guide subacquee;

b) istruttori subacquei;

c) centri di immersione e di addestramento subacqueo;

d) associazioni senza scopo di lucro che svolgono attività subacquee.

2. L'Elenco regionale degli operatori del turismo subacqueo comprende anche la sezione delle principali organizzazioni didattiche, nazionali o internazionali, per l'attività subacquea.

3. L'Elenco è pubblicato annualmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria (B.U.R.L.).

 

Articolo 4 (Esercizio della attività di guida e istruttore subacqueo)

1. L'esercizio dell'attività di guida e istruttore subacqueo a scopo turistico e ricreativo nel territorio della Liguria è subordinato alla iscrizione nella specifica sezione dell'Elenco regionale di cui all'articolo 3. Ai fini della iscrizione le guide e gli istruttori devono possedere i seguenti requisiti:

a) maggiore età;

b) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione Europea. Sono equiparati i cittadini extracomunitari che hanno regolarizzato la loro posizione ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e successive modificazioni;

c) non aver riportato condanne tra quelle previste all'articolo 11 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 (approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e successive modificazioni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

d) diploma di scuola dell'obbligo, o diploma conseguito all'estero per il quale sia valutata l'equivalenza dalla competente autorità italiana;

e) brevetto di istruttore subacqueo o di guida subacquea rilasciato, previo esame teorico-pratico, da una organizzazione didattica iscritta nell'Elenco di cui all'articolo 3;

f) copertura assicurativa mediante polizza di responsabilità civile per i rischi derivanti alle persone dalla partecipazione alle attività svolte;

g) idoneità psicofisica allo svolgimento dell'attività.

 

Articolo 5 (Esercizio della attività dei centri di immersione e di addestramento subacqueo)

1. L'apertura e l'esercizio delle attività dei centri di immersione e addestramento subacqueo in Liguria sono subordinati all'iscrizione nella specifica sezione dell'Elenco regionale di cui all'articolo 3. Ai fini dell'iscrizione i centri devono possedere i seguenti requisiti:

a) partita IVA;

b) iscrizione presso la Camera di Commercio o in altro registro previsto dalla vigente normativa;

c) disponibilità di una sede appropriata per lo svolgimento delle attività teoriche;

d) disponibilità di attrezzature specifiche per le immersioni e per le attività autorizzate, conformi alle prescrizioni in materia di antinfortunistica e in perfetto stato di funzionamento;

e) idonee dotazioni di pronto soccorso;

f) copertura assicurativa mediante polizza di responsabilità civile per rischi derivanti alle persone dalla partecipazione alle attività svolte.

2. Per le succursali o filiali di centri di immersione e di addestramento subacqueo aventi sede principale in altra Regione italiana o Stato dell'Unione Europea si applicano le stesse disposizioni previste nel comma 1.

3. I centri di immersione e addestramento nell'esercizio della propria attività devono avvalersi di guide e istruttori iscritti nell'Elenco di cui all'articolo 3.

4. La Giunta regionale definisce i criteri per la verifica del possesso dei requisiti indicati alle lettere c), d) ed e) del comma 1 sentite anche le categorie degli operatori del turismo subacqueo, come individuate nell'Elenco previsto dall'articolo 3 della presente legge.

 

Articolo 6 (Associazioni senza scopo di lucro)

1. Le associazioni senza scopo di lucro a carattere nazionale, regionale e locale che svolgono l'attività subacquea in modo continuativo per i propri associati, per esercitare l'attività nel territorio della Liguria devono essere iscritte nell'Elenco regionale di cui all'articolo 3 e possedere i requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere c), d), e), f).

2. Le associazioni di cui al comma 1, nell'esercizio della propria attività, devono avvalersi di guide e istruttori iscritti nell'Elenco di cui all'articolo 3.

 

Articolo 7 (Domanda di iscrizione)

1. La domanda di iscrizione nell'Elenco regionale di cui all'articolo 3 è rivolta al Dirigente della struttura regionale competente.

2. Il Dirigente con proprio decreto definisce per ciascuna sezione dell'Elenco lo schema tipo delle domande di ammissione e la documentazione da allegare.

3. L'iscrizione nell'Elenco è disposta dal Dirigente della struttura competente entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda. Con l'inutile decorso del termine, la domanda si considera accolta ed il responsabile del procedimento, nei dieci giorni successivi, comunica al destinatario del provvedimento l'avvenuto assenso.

4. Il Dirigente della struttura competente dispone la cancellazione o la sospensione dall'Elenco in conseguenza della perdita dei requisiti o dell'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 11.

 

Articolo 8 (Rinnovo dell'iscrizione)

1. L'iscrizione si intende rinnovata a seguito di presentazione, entro il 31 gennaio di ogni anno, di dichiarazione sostitutiva di permanenza dei requisiti per l'iscrizione nell'Elenco stesso unitamente, per i soggetti di cui all'articolo 4, a certificazione di idoneità psicofisica allo svolgimento dell'attività.

 

Articolo 9 (Uso della denominazione)

1. La Regione rilascia alle guide ed agli istruttori subacquei iscritti nell'Elenco di cui all'articolo 3 apposito tesserino identificativo su cui sono riportati la sezione di appartenenza all'Elenco con il numero progressivo attribuito.

2. La denominazione di "centro di immersione o di addestramento subacqueo", anche nelle corrispondenti traduzioni nelle lingue straniere, è riservata alle imprese o alle associazioni iscritte nell'Elenco regionale.

3. Ogni centro ha diritto all'uso esclusivo del proprio nome.

4. Nei centri di immersione e di addestramento subacquei deve essere esposta in modo visibile, copia attestante l'iscrizione nell'Elenco regionale, con l'indicazione della denominazione e delle attività autorizzate. Analoga documentazione deve essere esposta nelle sedi delle associazioni di cui all'articolo 6.

 

Articolo 10 (Tariffe)

1. Le associazioni di categoria comunicano, entro il 30 novembre di ogni anno, alla Regione ed alle Province le tariffe che intendono praticare l'anno successivo, ai soli fini di informazione turistica.

 

Articolo 11 (Sanzioni)

1. Per le violazioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) per gli iscritti nell'Elenco regionale che nell'esercizio della loro attività violino quanto previsto dall'articolo 2 comma 1 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 5.000.000 a lire 15.000.000;

b) per i centri e le associazioni che si avvalgono di guide ed istruttori non autorizzati all'esercizio dell'attività, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 4.000.000 a lire 12.000.000;

c) per coloro che esercitano l'attività di operatore del turismo subacqueo, senza essere iscritti nell'apposita sezione dell'Elenco regionale di cui all'articolo 3, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 2.000.000 a lire 6.000.000;

d) per chi ricorre all'uso della denominazione "centro di immersione o addestramento subacqueo", senza essere iscritto nella specifica sezione dell'Elenco di cui all'articolo 3, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1.000.000 a lire 3.000.000.

2. Gli iscritti nell'Elenco regionale che nell'esercizio della loro attività violino quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 o dalle ordinanze delle locali Capitanerie di porto sull'attività subacquea o dalle ordinanze di tutela ambientale, sono sospesi dall'Elenco di cui all'articolo 3 per un periodo minimo di un mese e massimo di un anno; nel caso di ripetuta violazione, può essere disposta la cancellazione con divieto di iscrizione per un periodo non inferiore a tre anni. In caso di procedimento penale pendente, conseguente ad incidente avvenuto durante attività turistico ricreativa o didattica, può essere disposta la sospensione dall'Elenco regionale per un periodo minimo di sei mesi e fino ad un massimo di diciotto mesi. Dell'avvenuta applicazione della sanzione è data tempestiva comunicazione all'organizzazione didattica che ha rilasciato il brevetto subacqueo.

3. Le sanzioni previste dalla presente legge si cumulano con le eventuali sanzioni penali o amministrative statali vigenti in materia.

4. Per l'accertamento delle violazioni e le irrogazioni delle sanzioni di cui alla presente legge, si applica la legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 (norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e successive modifiche ed integrazioni.

 

Articolo 12 (Norme finali e transitorie)

1. I soggetti che all'entrata in vigore della presente legge siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere f) e g) dell'articolo 4 e abbiano conseguito i brevetti di guida o istruttore rilasciati dalle seguenti organizzazioni didattiche nazionali e internazionali, sono iscritti nella sezione guide e istruttori dell'Elenco di cui all'articolo 3 su domanda da presentare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge:

- CMAS (Confederazione Mondiale delle Attività Subacquee)

- FIPSAS (Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee)

- ACUC (American Canadian Underwater Certification)

- PADI (Professional Association of Diving Instructors)

- NAUI (National Association of Underwater Instructors)

- SSI (Scuba Schools International)

- IDEA (International Diving Educators Association)

- NASDS (National Association of Scuba Diving School)

- FIAS (Federazione Italiana Attività Subacquee)

- ANIS (Associazione Nazionale Istruttori Subacquei)

- UISP (Lega Nazionale Attività Subacquee)

- HSA (Associazione Nazionale Attività Subacquee e Natatorie per Disabili)

- ASPH (Associazione Subacquea Portatori di Handicap)

- IAHD (Associazione Internazionale per Subacquei portatori di Handicap)

- NASE (National Academy of Scuba Educators)

- IANTD (International Association of Nitrox & Technical Divers)

- PSA (Professional Scuba Association Europe)

- SNSI (Scuba Nitrox Safety International)

- DIA (Dive International Agency)

- TSA (Trinix Scuba Association).

2. La sezione dell'elenco di cui al comma 2 dell'articolo 3 comprende le principali organizzazioni didattiche, nazionali ed internazionali, per l'attività subacquea ed è aggiornata periodicamente con deliberazione della Giunta regionale.

3. I centri di immersione e di addestramento subacquei, che dimostrino di aver esercitato detta attività per almeno due anni negli ultimi cinque e che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, sono iscritti nell'Elenco di cui all'articolo 3 su domanda da presentare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Le associazioni senza scopo di lucro che si trovino nelle condizioni di cui al comma 3 e che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 sono iscritte nell'Elenco di cui all'articolo 3 nella rispettiva sezione su domanda da presentare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

5. In sede di prima applicazione, nei casi di cui ai commi 3 e 4, il possesso dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 5 è dimostrato con la dichiarazione sostitutiva di conformità alle normative vigenti.

6. I modelli di domande di cui al comma 2 dell'articolo 7 sono pubblicati nel B.U.R.L. entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nel Bollettino medesimo.

7. Sono ritenute valide le domande già presentate ai sensi della legge regionale 24 marzo 2000 n. 28 (norme per la disciplina dell'attività degli operatori del turismo subacqueo) e il relativo procedimento si conclude con provvedimento espresso entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

Articolo 13 (Abrogazione di norme)

1. La legge regionale 24 marzo 2000 n. 28 (norme per la disciplina dell'attività degli operatori del turismo subacqueo) è abrogata.

 

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

 

Data a Genova, addì 4 luglio 2001

 

IL PRESIDENTE

Sandro Biasotti

 

 

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