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XIII LEGISLATURA

  D.P.R. 3 dicembre 1975 N. 805

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Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali

Pubblicato nella Gazzetta ufficiale 27 gennaio 1976, n. 23

I testi riportati non hanno alcun carattere di ufficialità

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(sono riportate esclusivamente le norme in vigore)

 

12. Gli istituti centrali sono riordinati come segue:

a) istituto centrale per il catalogo e la documentazione;

b) istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche;

c) istituto centrale per la patologia del libro;

d) istituto centrale per il restauro.

Gli istituti centrali sono dotati di autonomia amministrativa e contabile per quanto concerne le spese relative all'attività svolta e quelle di funzionamento, con esclusione delle spese per il personale; tengono collegamenti funzionali con gli organismi periferici; concordano, ove possibile, programmi comuni relativi alla ricerca concernente, rispettivamente, la catalogazione e la conservazione; corrispondono con organismi di ricerca italiani e internazionali.

L'ordinamento interno di ciascun istituto, che deve comprendere uno o più laboratori di ricerca ed un ufficio amministrativo, è stabilito con decreto del Ministro, sentito il competente comitato di settore.

 

13. L'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione esplica funzioni in materia di catalogazione e documentazione dei beni culturali di interesse archeologico, storico-artistico e ambientale e, fra le altre, in particolare:

a) elabora programmi di catalogazione generale dei beni fissandone la metodologia;

b) promuove e coordina l'attività esecutiva di catalogazione e di documentazione e ne cura l'unificazione dei metodi;

c) costituisce e gestisce il catalogo generale dei beni di cui sopra;

d) cura le pubblicazioni inerenti alle attività di cui alle lettere precedenti;

e) cura i rapporti con istituzioni straniere, pubbliche e private, e con organismi internazionali interessati alla catalogazione e documentazione dei beni culturali.

 

14. Il Gabinetto fotografico nazionale, con la dipendente sezione aerofotografica, è soppresso. Le relative competenze, il personale, le attrezzature e il materiale tecnico e documentario sono trasferiti all'istituto centrale per il catalogo e la documentazione.

Fino alla emanazione del regolamento, di cui al successivo art. 21, ultimo comma, restano in vigore l'attuale regolamento del Gabinetto fotografico nazionale ed ogni altra norma a questo relativa.

 

15. L'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche esplica funzione in materia di catalogazione e documentazione del patrimonio librario conservato nelle biblioteche pubbliche e, fra le altre, in particolare:

a) promuove e coordina l'attività di catalogazione e di documentazione e ne cura l'unificazione dei metodi;

b) pubblica e cura la vendita e la diffusione del catalogo unico delle biblioteche italiane;

c) fornisce informazioni bibliografiche, segnalando le biblioteche e le collezioni in cui possono trovarsi pubblicazioni, manoscritti o documenti di interesse dei richiedenti;

d) corrisponde con istituti bibliografici stranieri, pubblici e privati, e con organismi internazionali operanti nel settore.

Il Centro nazionale per il catalogo unico e per le informazioni bibliografiche, di cui alla legge 7 febbraio 1951, n. 82 , e soppresso e le relative attribuzioni, in quanto compatibili, sono trasferite all'istituto.

I rapporti giuridici, attivi e passivi, ed il patrimonio passano al Ministero per i beni culturali e ambientali secondo quanto sarà stabilito dal regolamento di cui all'art. 21, ultimo comma.

Allo scopo di definire un coerente e coordinato sistema bibliografico con decreto del Ministro, sentito il competente comitato di settore, saranno disciplinati i rapporti tra le biblioteche nazionali centrali di Firenze e di Roma e l'istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche.

 

16. L'Istituto centrale per la patologia del libro esplica funzioni in materia di restauro di materiale bibliografico e, fra le altre, in particolare:

a) studia i processi di fabbricazione del libro e la natura, l'origine e la genesi delle aiterazioni fisiche e biologiche;

b) elabora mezzi di prevenzione e di lotta nei casi particolari e nella profilassi e nel risanamento dei depositi librari;

c) esegue, a scopo di studio e con l'ausilio di mezzi sperimentali, il restauro di materiale bibliografiche con particolare riguardo a quello raro e di pregio;

d) provvede all'insegnamento del restauro in particolare per il personale tecnico-scientifico dell'amministrazione ed ai corsi di aggiornamento per lo stesso personale dell'amministrazione dello Stato e delle amministrazioni regionali che lo richiedano.

I laboratori costituiti a sensi dell'art. 12 svolgono le funzioni di cui all'art. 3 del regio decreto 16 settembre 1940, n. 1444.

 

17. Restano in vigore le norme vigenti relative al Centro fotoriproduzione, legatoria e restauro degli archivi di Stato ed alle sue attribuzioni.

 

18. L'Istituto centrale per il restauro esplica funzioni di ricerca scientifica finalizzata agli interventi di preservazione, tutela e restauro dei beni culturali di interesse archeologico e storico-artistico, e, fra le altre, in particolare:

a) svolge indagini sistematiche sull'influenza che i vari fattori ambientali, naturali e accidentali esercitano nei processi di deterioramento e sui mezzi atti a prevenirne ed inibirne gli effetti;

b) esegue le indagini necessarie alla formulazione delle normative e delle specifiche tecniche in materia di interventi conservativi e di restauro;

c) presta consulenza e assistenza scientifica e tecnica agli organi periferici del Ministero, nonché alle regioni;

d) provvede all'insegnamento del restauro in particolare per il personale tecnico-scientifico dell'amministrazione ed ai corsi di aggiornamento per lo stesso personale dell'amministrazione dello Stato e delle amministrazioni regionali che lo richiedano;

e) effettua restauri per interventi di particolare complessità o rispondenti a esigenze di ricerca o a finalità didattiche.

 

19. Ciascun istituto centrale è retto da un comitato di gestione composto da:

a) il direttore dell'istituto presidente;

b) i direttori dei laboratori e il capo del servizio amministrativo;

c) due funzionari della carriera direttiva appartenenti, rispettivamente, al Ministero per i beni culturali e ambientali e al Ministero del tesoro;

d) due rappresentanti del personale in servizio presso l'istituto, eletti dal personale stesso secondo modalità stabilite con decreto del Ministro, sentito il consiglio di amministrazione, fino a quando non siano emanate nuove norme relative alla elezione del consiglio di amministrazione.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato dell'ufficio amministrativo dell'istituto.

I componenti di cui alle lettere c), d) ed il segretario sono nominati con decreto del Ministro, durano in carica quattro anni e sono riconfermabili.

20. Il comitato di cui all'articolo precedente provvede alla gestione delle somme assegnate all'istituto, comprese quelle derivanti da ogni provento esterno, sulla base del preventivo predisposto annualmente dal comitato stesso entro il 31 marzo ed approvato dal Ministro entro il 31 ottobre successivo.

Il comitato provvede, altresì, entro la data del 30 aprile, alla presentazione al Ministero del rendiconto di gestione per l'esercizio precedente, corredato da tutti i documenti giustificativi di spesa.

Detto rendiconto è soggetto al controllo della ragioneria centrale presso il Ministero per i beni culturali e ambientali e della Corte dei conti.

21. Per la predisposizione del preventivo e del rendiconto di cui al precedente art. 20 si applicano i criteri di classificazione economica delle entrate e delle spese vigenti per il bilancio dello Stato.

 

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