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 Parere Ufficio legislativo MBAC 24 dicembre 2001 N. Prot. 3559

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Parere su richiesta premio ex artt. 89 e segg. d.lgs. 29.10.1999, N490

Ufficio Legislativo Prot. n. 3559 del 24.12.2001

I testi riportati non hanno alcun carattere di ufficialità

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Al Direttore generale

per il patrimonio storico, artistico

e demoetnoantropologico

S E D E

 

e, p. c.

Alla Soprintendenza

per il patrimonio storico, artistico

e demoetnoantropologico del Lazio

S E D E

 

Oggetto: Taffuri Fortunato - Richiesta premio ex artt. 89 e segg. d.lgs. 29.10.1999, n. 490.

Con riferimento alla ministeriale n. 4496 del 07.09.2001, concernente la questione indicata in oggetto, questo Ufficio concorda con il parere di codesta Direzione generale in merito all'applicabilità dell'art. 89 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali (corresponsione del premio per i ritrovamenti) al rinvenimento fortuito di "beni mobili o immobili indicati nell'articolo 2"; e dunque non soltanto di materiale a carattere archeologico, come ritenuto dalla Soprintendenza in indirizzo.

Relativamente invece alla ravvisata necessità che, ai fini dell'attribuzione del premio, il bene ritrovato debba entrare nella disponibilità dello Stato, si rileva che tale assunto non sembra suffragato dal vigente regime giuridico dei ritrovamenti.

L'art. 87 del Testo unico, infatti, prevede, oltre all'obbligo di immediata denuncia della scoperta, quello di provvedere alla temporanea conservazione del bene, lasciandolo "nelle condizioni e nel luogo" in cui è stato rinvenuto, salvo che esigenze di sicurezza che non possano altrimenti essere soddisfatte ne consiglino la rimozione ed il trasferimento in altro luogo, in attesa della visita dell'autorità competente (facoltà, ovviamente, prevista per il caso in cui la scoperta abbia ad oggetto beni mobili).

In ogni caso, i descritti obblighi sono posti in capo al solo scopritore, il cui diritto alla corresponsione del premio viene dall'art. 89 espressamente subordinato all'adempimento di essi.

Al contrario, nessuna condizione l'art. 87 stabilisce per la corresponsione dello stesso premio al "proprietario dell'immobile", cui esso va riconosciuto esclusivamente in considerazione di tale sua qualità. In particolare, non si richiede l'acquisizione del bene nella materiale disponibilità dell'Amministrazione. Né tale passaggio appare necessario a "soddisfare l'interesse all'incremento del patrimonio artistico della collettività nazionale", dal momento che siffatto interesse risulta garantito al momento stesso della scoperta e per effetto di questa, in virtù del disposto dell'art. 88 T.u., secondo cui i "beni indicati nell'articolo 2, da chiunque ed in qualunque modo ritrovati appartengono allo Stato".

Al proprietario dell'edificio non possono, pertanto, essere imposti comportamenti ulteriori rispetto a quello di consentire l'accesso al bene. Spettano invece all'Amministrazione le opportune valutazioni di carattere scientifico e le conseguenti decisioni in ordine alle concrete modalità di tutela e (eventualmente) valorizzazione del bene (a cominciare dalla scelta tra il distacco e la musealizzazione dell'affresco od il mantenimento in loco). Ove si decidesse di non procedere alla rimozione dell'opera, potranno concordarsi con il proprietario modi e tempi di accesso e fruizione pubblica del bene; e se ne potrà anche appurare la disponibilità all'acquisto del bene stesso, qualora ritenuto opportuno alla luce del (limitato) interesse di quest'ultimo (provvedendo, in tal caso, a detrarre dal prezzo di acquisto il valore del premio).

Soltanto in via di ipotesi, si accenna anche alla possibilità di procedere all'espropriazione dell'intero immobile, qualora l'eccezionale valore del bene storico-artistico, l'impossibilità o inopportunità del

dell'Amministrazione, e per l'esecuzione delle misure di tutela e valorizzazione, non possono in alcun modo pregiudicare il diritto del proprietario al premio di rinvenimento.

E' quindi doveroso procedere sollecitamente alla stima in loco del valore del bene ed alla conseguente determinazione del premio. La ratio dell'istituto è tradizionalmente ravvisata, oltre che nella compensazione del sacrificio - in termini di mancato accrescimento patrimoniale - imposto al proprietario (ed allo scopritore, se persona diversa: entrambi infatti, in assenza della previsione normativa dell'appartenenza allo Stato, avrebbero acquisito la proprietà del bene ritrovato), nell'incentivazione di comportamenti collaborativi in relazione alle attività di conservazione e fruizione. Ciò considerato, l'individuazione della percentuale cui ragguagliare il premio (entro il limite del quarto previsto dal più volte citato art. 89), oltre a fare riferimento , per prassi consolidata, ad un criterio di proporzionalità inversa al valore del bene, potrà tener conto del grado della partecipazione del proprietario alla tutela e valorizzazione del bene culturale, anche con riferimento alla misura ed alla natura delle possibili limitazioni (concordate) al normale godimento dell'edificio.

Nei suddetti termini è il parere di questo Ufficio, restando impregiudicata ogni diversa valutazione di codesta Direzione generale fondata sulla sussistenza di ulteriori elementi non noti allo Scrivente e idonei a costituire, nel caso di specie, legittimo impedimento alla corresponsione del premio.

 

IL CAPO DELL'UFFICIO

(Cons. Mario Luigi Torsello)

 

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