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XIV LEGISLATURA

  Decreto Legislativo 8 Gennaio 2004 N. 3

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Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali
ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15.1.2004

I testi riportati non hanno alcun carattere di ufficialità

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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Visto l'articolo 11, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137, che delega il Governo ad adottare uno o piu' decreti legislativi correttivi o modificativi dei decreti legislativi gia' emanati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 19 settembre 2003;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2003;

Sulla proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1. Modifiche all'articolo 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300

1. L'articolo 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: «Art. 54 (Ordinamento). -

1. Il Ministero si articola in quattro dipartimenti, in dieci uffici dirigenziali generali, costituiti dalle dieci unita' in cui si articolano i dipartimenti, nonche' in due uffici dirigenziali generali presso il Gabinetto del Ministro. Sono inoltre conferiti ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, due incarichi di funzione dirigenziale di livello generale presso il collegio di direzione del Servizio di controllo interno del Ministero.

2. I dipartimenti esercitano le proprie funzioni nell'ambito delle seguenti aree funzionali di cui all'articolo 53:

a) beni culturali e paesaggistici;

b) beni archivistici e librari;

c) ricerca, innovazione e organizzazione;

d) spettacolo e sport.

3. Il Ministero si articola, altresi', in diciassette uffici dirigenziali generali, costituiti dalle direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici, e negli altri uffici dirigenziali.

4. L'individuazione e l'ordinamento degli uffici del Ministero sono stabiliti ai sensi dell'articolo 4.».

Art. 2. Il Ministro

1. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, le parole: «dal segretario generale del Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «dal Capo del dipartimento per i beni culturali e paesaggistici».

Art. 3. Organi consultivi

1. L'articolo 4 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: «Art. 4 (Organi consultivi). - 1. Sono organi consultivi del Ministero:

a) Il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici;

b) i Comitati tecnico-scientifici;

c) i Comitati regionali di coordinamento;

d) gli altri organi istituiti in attuazione delle vigenti disposizioni di legge.

2. La composizione, i compiti e le incompatibilita' dei membri degli organi consultivi sono stabiliti ai sensi dell'articolo 11, comma 1.».

Art. 4. Organizzazione del Ministero

1. L'articolo 6 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni e' sostituito dal seguente: «Art. 6 (Organizzazione del Ministero). - 1. L'organizzazione del Ministero e' stabilita ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni.

2. Restano in vigore le norme relative all'Archivio centrale dello Stato, alla Biblioteca nazionale Vittorio Emanuele II ed agli istituti di cui agli articoli 12, 17, 23, 24, 27 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, nonche' agli istituti di cui all'articolo 1 della legge 12 luglio 1999, n. 237.

3. Presso il Ministero e' istituito l'Istituto centrale per gli archivi con compiti di definizione delle modalita' tecniche per l'inventariazione e la formazione degli archivi, di ricerca e studio, di applicazione di nuove tecnologie. L'organizzazione e le funzioni dell'istituto sono disciplinate con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Con i medesimi provvedimenti possono essere riordinati gli organi e gli istituti di cui al comma 2, possono essere individuati ed organizzati quelli di cui all'articolo 8 e possono essere costituiti istituti speciali per lo svolgimento di compiti di studio, ricerca, sperimentazione e documentazione, consulenza tecnico-scientifica alle amministrazioni pubbliche e ai privati, elaborazione di norme e standard metodologici per il settore di appartenenza.».

Art. 5. Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici

1. L'articolo 7 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: «Art. 7 (Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici).

1. In ogni regione a statuto ordinario, nonche' nelle regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna, sono istituite le direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici.

2. Le direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici sono articolazioni territoriali, di livello dirigenziale generale, del dipartimento per i beni culturali e paesaggistici ed hanno sede nel capoluogo della rispettiva regione.

3. L'incarico di direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici e' conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, previa comunicazione al presidente della regione, sentito il capo del dipartimento per i beni culturali e paesaggistici.

4. Le direzioni regionali si articolano negli uffici dirigenziali operanti in ambito regionale, nei limiti della relativa dotazione organica, individuati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.

5. Il direttore regionale coordina e dirige le attivita' degli uffici di cui al comma 4, esercitando le funzioni di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e conferisce gli incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del medesimo decreto legislativo, sentito il direttore generale competente per materia.

6. I compiti e le funzioni dei direttori regionali per i beni culturali e paesaggistici sono stabiliti ai sensi dell'articolo 11, comma 1. I medesimi provvedimenti prevedono che i direttori regionali possono essere contemporaneamente titolari delle soprintendenze dotate di autonomia istituite, nell'ambito della stessa regione, ai sensi dell'articolo 8.».

Art. 6. Disposizioni transitorie e finali

1. Fino alla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui all'articolo 54, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto, continuano ad applicarsi le norme sull'organizzazione degli uffici vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

3. Il numero dei membri degli organi consultivi, individuato con i provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, come modificato dall'articolo 3 del presente decreto, non potra' in ogni caso eccedere quello vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, possono inoltre essere conferiti, al di fuori della relativa dotazione organica, a dirigenti appartenenti al ruolo del Ministero ovvero appartenenti al ruolo unico ed in servizio presso il Ministero medesimo, ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, anche presso enti od organismi vigilati, fino a sei incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, anche in posizione di fuori ruolo.

5. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del principio di cui al comma 2, il maggiore onere derivante dall'articolo 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto, e' compensato con la riduzione di sedici unita' della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia del Ministero, vigente alla data prevista dall'articolo 34, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Il maggiore onere derivante dal comma 4 del presente articolo e' compensato rendendo indisponibile, con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini del conferimento da parte dell'amministrazione, un numero di incarichi di funzione dirigenziale, anche di livello generale, equivalente sul piano finanziario.

6. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Ai dirigenti preposti alle soprintendenze dotate di autonomia spetta il trattamento economico di cui all'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni».

Art. 7. Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui all'articolo 54, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto, e' abrogato l'articolo 5 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368.

2. E' abrogato l'articolo 1, comma 6, della legge 12 luglio 1999, n. 237.

3. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, come modificato dall'articolo 4 del presente decreto, relativi all'individuazione ed alla organizzazione degli istituti previsti dall'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 368 del 1998, e' abrogato l'articolo 9 della legge 8 ottobre 1997, n. 352.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 8 gennaio 2004

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